Alcol e guida
Anche l’articolo 187 del Codice della Strada vista la pericolosità della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevede sanzioni severe:
Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 aeuro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti neopatentati e professionali le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.
La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso da uno dei conducenti professionali o in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata.
In caso di rifiuto dell’accertamento il conducente è soggetto alle sanzioni dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno.
Se la violazione è commessa da un conducente minore degli anni ventuno non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età.
- NB:
Il Disegno di legge A.S. 1086, che ha modificato alcuni articoli del Codice della Strada, entrato in vigore in via definitiva il 14 dicembre 2024, prevede una modifica importante all’articolo 187.
A differenza di quanto avveniva in precedenza, le Forze dell’Ordine che effettuano il controllo per poter denunciare un conducente non debbono più acquisire la prova dell’effettivo stato di alterazione correlato all’assunzione di una droga ma basta che ne provino la semplice assunzione.
Non si parla più di guida in stato di alterazione, ma di guida dopo l’assunzione della sostanza stupefacente. Pertanto è sufficiente per l’organo di polizia acquisire la prova attraverso l’esame dei campioni di liquido del cavo orale, quindi della saliva e in caso di positività procedere direttamente alla denuncia del conducente e disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti presso un laboratorio autorizzato e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo.
Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo.
Zio John e la scoperta della guida sicura - EPISODIO 5